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Enna: Fiadel-CSA per Sauro “Decreto Sostegni ha ampliato le tutele per alcune categorie di lavoratori”

Enna – Il Decreto Sostegni, D.L. 22 marzo 2021 n.41, ha ampliato le tutele per alcune categorie di lavoratori. Il segretario provinciale della Fiadel-CSA aderente alla Cisal Salvatore Sauro precisa alcune indicazioni per i lavoratori.

Lavoratori fragili
L’Art. 15 del D.L. 41/2021 modifica la previsione dell’Art 26 del decreto legge n.18/2020 estendendo fino al 30 giugno 2021 le protezioni per i lavoratori fragili, relative al periodo di comporto, “laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile…”, le assenze dal servizio per questi lavoratori non sono computabili ai fini del periodo di comporto e per i lavoratori con
riconoscimento di disabilità, tali periodi non rilevano ai fini dell’erogazione dell’indennità di accompagnamento.
Ma chi sono i lavoratori fragili?
Si tratta di categorie a rischio, dipendenti dei settori pubblico o privato che presentano particolari condizioni di salute, per gravi disabilità o perché immunodepressi e/o con patologie oncologiche,
lavoratori per i quali debbono essere assolutamente evitate le occasioni di possibile contagio da Covid -19.
Già dal 2020 sono stati varati provvedimenti di maggiore tutela indirizzati alla categoria, che nel prosieguo sono stati confermati ed ampliati dalle attuali disposizioni.
Oggi le nuove norme prevedono che il periodo di assenza dal servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero (con relativo trattamento economico), esclusivamente se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, anche in previsione dello svolgimento di una diversa funzione o mansione, compresa nella stessa area di inquadramento contrattuale.
Pertanto nell’eventualità in cui il lavoratore sia impossibilitato a svolgere la prestazione in smart working., l’assenza dal servizio fino al 30 giugno 2021 sarà equiparata al ricovero ospedaliero.

Naspi
Un’importante novità disciplinata dal Decreto Sostegni riguarda la semplificazione apportata dal legislatore per l’accesso alla NASPI a decorrere dal 23 marzo 2021 sino al 31 dicembre 2021.
La finalità del provvedimento è quella di allargare le tutele a favore di coloro che hanno involontariamente perso il lavoro a causa del protrarsi dello stato emergenziale dovuto alla diffusione
del virus Covid-19. L’Art. 16 del D.L. 41/2021 dispone infatti che, per il periodo sopra indicato, non sarà più necessario il requisito dei trenta giorni di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, così come previsto dall’Art. 3 c. 1 lett. c della legge 22/201, mentre resta immutato il doppio requisito dello stato di disoccupazione involontario e le tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti.
Con riferimento all’entità dell’indennità NASPI, la stessa verrà sempre rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, diviso il numero di settimane di
contribuzione, moltiplicato per 4,33 e sarà riconosciuta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi quattro anni fino ad un massimo di 18 mesi complessivi.
Si ricorda che la NASpI si riduce del 3 % ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

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