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Bimbo morto, panico nelle scuole: come comportarsi quando un minore chiede di andare in bagno

Purtroppo è accaduto quello che si sperava non accadesse. E’ deceduto il bambino  precipitato da una tromba delle scale in una scuola di Milano.

Una tragedia sconvolgente per la famiglia del minore, di tutta la sua comunità, oltre che per la scuola stessa. E nelle scuole si scatena il panico viste le responsabilità e le conseguenze, penali, civili, che possono derivare da certi episodi, da certi fatti. Si ripropone una problematica similare a quella dell’uscita dei minori dalla scuola. Ci si interroga su come fare per prevenire certe condotte, ed iniziano ad arrivare varie circolari e disposizioni sul punto. Solo che qui la cosa è più complessa e di difficile soluzione, almeno in tempi celeri. Per evitare e prevenire alcune situazioni, non voglio entrare nel caso specifico di Milano le inchieste sono ancora in corso, ma in generale una riflessione è dovuta e quello che si può certamente sostenere è che è assolutamente necessario un piano straordinario di assunzioni. Serve personale. Così come è anche vero che i bambini non possono neanche farsi i bisogni addosso, e le casistiche come queste non mancano mica. Le scuole vengono considerate come luoghi protetti, sicuri, e certi fatti non dovrebbero mai accadere, eppure accadono.

 Sulla responsabilità dei precettori 

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. non è sufficiente la dimostrazione di aver esercitato la vigilanza sugli alunni nella misura dovuta ed il carattere imprevedibile e repentino dell’azione dannosa, qualora sia mancata l’adozione delle più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allieva. Ne deriva che l’imprevedibilità del fatto ha portata liberatoria solo nell’ipotesi in cui non sia stato possibile evitare l’evento nonostante l’approntamento di un sistema di vigilanza adeguato alle circostanze (v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2016; Cass. civ. 22 aprile 2009, n. 9542; Cass. civ. 18 aprile 2001, n. 5668; Cass. civ. 21 agosto 1997, n. 7821; Cass. civ. 24 febbraio 1997, n. 1683; Cass. civ. 22 gennaio 1990, n. 318). La giurisprudenza sul punto pare essere blindata oramai.

I minori sono affidati alla scuola 

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751 ha affermato che l’obbligo di tutela dei minori discende dall’iscrizione stessa degli alunni all’Istituto scolastico “la domanda e l’accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l’allievo e l’istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, … accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento… ”.

Come comportarsi quando un minore chiede di andare in bagno?

La questione è contorta, e non di facile soluzione e le precauzioni devono variare in base all’ordine di scuola di cui trattasi. Si intrecciano plurime responsabilità. Il docente è responsabile degli studenti che alla sua figura sono affidati durante l’esplicazione dell’attività di docenza. Il collaboratore scolastico, come si legge nel CCNL scuola nel caso di specie è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

E’ compito del DSGA organizzare autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.

Quindi, nel complesso, è l’intero sistema scuola che ha responsabilità, dal Dirigente scolastico, al DSGA, al collaboratore scolastico, al docente.

Va cercata una via di mezzo che possa soddisfare le misure di vigilanza e sicurezza con le risorse al momento disponibili e con il personale al momento disponibile. C’è chi propone, in via emergenziale, di destinare a scuola, all’attività di vigilanza, personale del servizio civile, quando la soluzione ottimale sarebbe quella di investire nel personale con assunzioni, e in scuole sicure dove certe dinamiche non possano certamente mai più verificarsi.

Quando uno studente chiede di andare in bagno, si deve appurare che ai piani ci sia la dovuta vigilanza, senza lasciare scoperta la propria classe, il minore, nel contesto scolastico, non dovrebbe mai essere lasciato solo specialmente se si parla di scuola dell’infanzia e/o primaria, chiaramente. E’ evidente, in primo luogo, che il dovere di vigilanza dell’insegnante sulla classe assume una diversa connotazione a seconda dell’età degli alunni. Gli studenti di una scuola media non hanno certo bisogno di essere accompagnati o seguiti in ogni spostamento come un bambino dell’asilo o delle prime classi delle elementari ed è del tutto normale che, nel corso di una lezione, essi abbiano il permesso di allontanarsi momentaneamente dall’aula (per esempio, per recarsi in bagno), senza che per questo il professore debba farsi carico della sicurezza del loro percorso o della sicurezza del diverso luogo dell’edificio scolastico al quale sono diretti.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/bimbo-morto-panico-nelle-scuole-come-comportarsi-quando-un-minore-chiede-di-andare-in-bagno/

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