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PA: “Accesso civico generalizzato” escluso per gli atti giudiziari integrali

La richiesta di accesso civico agli atti giudiziari deve essere valutata con attenzione dalla pubblica amministrazione per evitare un’indiscriminata diffusione di informazioni delicate sulle persone coinvolte.

Questo quanto evidenziato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento n. 42 del 25 gennaio 2018, con il quale è stato ribadito che le pubbliche amministrazioni nel dare riscontro alle richieste di accesso civico generalizzato sono tenute ad operare attraverso modalità che siano le meno pregiudizievoli per i diritti dell’interessato, preferendo l’ostensione dei documenti con l’omissione dei “dati personali”, quando l’esigenza informativa, posta alla base dell’accesso generalizzato, venga comunque soddisfatta.

Nel caso di specie l’ente aveva ricevuto una richiesta di accesso avente ad oggetto la copia di tutte le sentenze e i provvedimenti detenuti dall’amministrazione, emessi negli ultimi cinque anni, con cui l’autorità giudiziaria aveva condannato al pagamento di somme in favore dell’amministrazione, indicando lo stato attuale di riscossione (ossia se adempiuti o meno), nonché degli ulteriori analoghi provvedimenti giudiziari antecedenti i cinque anni, laddove non interamente adempiuti.

L’ente aveva trasmesso al richiedente una scheda riassuntiva anonima riportante il numero di sentenza con anno di emanazione, l’autorità giudiziaria, l’oggetto della lite, lo stato attuale dell’azione esecutiva intrapresa dall’amministrazione e l’eventuale riscossione.

Ciò al fine di evitare l’onerosa attivazione della procedura di comunicazione a tutti i soggetti controinteressati citati nelle sentenze, i quali avrebbero potuto ricevere un pregiudizio alla tutela dei propri dati personali.

Tale modalità è stata condivisa dal Garante in quanto conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L’accesso agli atti giudiziari integrali, infatti, avrebbe determinato la conoscibilità di informazioni di carattere personale, quali ad esempio la qualità di debitore, l’impossibilità di restituire le somme a causa di un ISEE basso, l’esistenza di un pignoramento o di un decreto ingiuntivo in corso (peraltro in alcuni casi anche oggetto di impugnazione), la concessione della rateizzazione del pagamento, l’esistenza di vertenze in materia di lavoro, la conclusione di accordi transattivi, etc.

Come ribadito dall’Autorità, la natura pubblica della sentenza e del processo non implica che siano perciò solo conoscibili da chiunque le generalità degli interessati con tutti i dettagli delle loro personali vicende, spesso delicati anche quando non si riferiscano a minori, ovvero a dati giudiziari o sensibili.

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