All News

Lsu: Il lavoratore socialmente utile può svolgere part-time

precari-scuola

Chi è inserito nei lavori socialmente utili (lsu) e ottiene il relativo compenso può comunque svolgere, contemporaneamente, un lavoro part-time a tempo indeterminato.

Tra le due situazioni, infatti, non vi è alcuna incompatibilità. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1].

La legge che disciplina i lsu [2], infatti, non regolamenta l’ipotesi in questione, lasciando un vero e proprio vuoto: non stabilisce, cioè, né l’incompatibilità, né la compatibilità. Proprio per questo, secondo la Suprema Corte, la conclusione corretta è proprio quella secondo cui il rapporto di lavoro part-time non esclude il compenso per il lavoro socialmente utile.

  L’unica condizione a cui viene subordinata l’erogazione del compenso per lavori socialmente utili è la condizione di precarietà e di disoccupazione prolungata. In realtà, come evidenziato, la norma citata non esclude però esplicitamente la possibilità di ottenere entrambi i compensi.

È ovvio, tuttavia, che lo svolgimento del secondo lavoro non può andare a incidere sull’orario che il lavoratore deve dedicare ai lsu, diversamente si potrebbero configurare ipotesi delittuose.

Insomma, il part-time si giustifica proprio perché l’altra parte della giornata deve essere dedicata ai lavori socialmente utili.

Si legge, infatti, nella sentenza che “non vi è incompatibilità tra il sussidio per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, svolta a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, che limitando la possibilità di cumulare l’assegno per lavori socialmente utili con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell’istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili (essenzialmente dal punto di vista dell’orario di lavoro) con l’espletamento di lsu”.

[1] Cass. sent. n. 5226/2016 del 16.03.2016.

[2] D.lgs. n. 468/97.

Fonte: www.laleggepertutti.it

In alto