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Sentenza: si ha diritto alla riduzione della TARSU se il servizio non è svolto, anche se il Comune non ha colpa

Una società si oppone a una cartella con la quale veniva richiesto il pagamento di una somma a titolo di tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rilevando il mancato servizio di smaltimento dei rifiuti da parte del Comune. La Commissione Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso, annullava la cartella impugnata limitatamente alle somme eccedenti il 40%, in applicazione dell’art 59 II comma d.lvo 507/1993.

L’art 59 comma 4 d.lvo 507/93 stabilisce che: «se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2» (cioè in misura non superiore al 40% della tariffa). Il sesto comma della medesima disposizione prescrive che: «l’interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o, per imprevedibili  impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente secondo le norme e le prescrizioni sanitarie nazionali, l’utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4».

Il Comune si oppone alla riduzione del tributo in quanto la mancata raccolta dei rifiuti era stata determinata da cause non ascrivibili al Comune o, comunque, da imprevedibili disfunzioni organizzative imputabili ad altre P.A.

La Corte di Cassazione, investita della questione, nella decisione riportata in fondo alla pagine, afferma che una volta provato da parte del contribuente che il servizio di smaltimento non è stato reso dal Comune non rilevano le situazioni di imprevedibilità o non imputabilità all’ente territoriale del disservizio . Il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell’amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile; tale presupposto si identifica invece nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: – non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso; b. va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu, subordinandone il riconoscimento ad elementi – quale quello della responsabilità dell’amministrazione comunale ovvero della prevedibilità o prevenibilità delle cause del disservizio» ( cfr. Cass. 22531/2017) 3.5 La CTR sulla scorta dell’ accertata interruzione del servizio di smaltimento ha correttamente operato la riduzione senza indagare « di chi fosse la colpa del disservizio ».

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