Cultura

Sentenza: Chi perde il concorso può vedere curricula e titoli degli idonei

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Massima trasparenza nei bandi e concorsi pubblici: chi perde la selezione ha diritto di accesso agli atti amministrativi per verificare i documenti e i verbali della procedura, ivi compresi curricula e titoli degli altri concorrenti. Non solo, quindi, quelli dei vincitori, ma anche di tutti gli altri ritenuti comunque idonei alla gara. È quanto chiarisce il Tar Puglia con una recente sentenza [1].

La pubblica amministrazione non può limitarsi a esibire solo i verbali con le valutazioni individuali dei partecipanti al concorso, tenendo invece nel cassetto il curriculum e i titoli presentati alla commissione giudicatrice: solo garantendo una massima trasparenza il candidato, che è stato giudicato inidoneo, può verificare la correttezza dell’operato di chi ha decretato la sua esclusione. Il che corrisponde non solo a un interesse legittimo del soggetto in questione, ma anche a quello della collettività, posto che l’operato della P.A. deve indirizzarsi alla massima efficienza [2]: il che significa anche selezionare solo i migliori nei concorsi. Dunque, ben può il cittadino verificare che l’amministrazione abbia agito rispettando tale principio costituzionale di “buon andamento”.

Inoltre viene chiarito che il candidato, per il solo fatto di essere stato sconfitto, ha diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale, al di là del fatto che intenda impugnarne o meno il risultato. All’ente pubblico non basta esibire i verbali contenenti i giudizi dei partecipanti alla selezione, motivati sulla base del loro curriculum, dell’attività scientifica e accademica maturate, con puntuali riferimenti all’ambito della ricerca coltivata e ai titoli conseguiti. Ciò che conta è mostrare la sostanza sulla quale le valutazioni sono fondate: le pubblicazioni, le esperienze e i titoli presentati dagli altri candidati. Solo in questo modo il candidato escluso potrebbe, se lo ritiene, far valere i propri diritti innanzi al giudice.

[1] Tar Puglia sent. n. 1634/15

[2] Art. 97 Cost.

Fonte : www.laleggepertutti.it

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