Sì dell’Aula della Camera al disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. Il testo è stato approvato con 276 voti a favore, 20 contrari e 101 astenuti. Essendo stato modificato a Montecitorio, torna al Senato. Contro ha votato Sel, mentre Fi e M5S si sono astenuti. Diverse le novità introdotte, dall’omicidio colposo che diventa reato, fino alle pene aumentate per chi lo commette in stato di ubriachezza o sotto effetto di droghe o per chi si dà alla fuga.
Queste, in sintesi, le principali novità contenute nel testo.
OMICIDIO STRADALE: L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere. Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
LESIONI STRADALI: In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (soglia 0,8 g/l) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
CONDUCENTI MEZZI PESANTI: L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.
FUGA CONDUCENTE: Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.
REVOCA PATENTE: In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. (AGI)
RADDOPPIO PRESCRIZIONE: Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza nel caso più grave (bevuta `pesante´ e droga). Negli altri casi l’arresto è facoltativo. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.
PERIZIE COATTIVE: Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.