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La Cassazione approva: sì alla riduzione della Tassa Rifiuti in caso di mancato servizio continuato

La riduzione della Tassa Rifiuti per un albergo per continuata disfunzione nel servizio di raccolta è un obbligo di legge indipendente da una responsabilità del Comune nella mancata raccolta rifiuti.

La Sezione civile della Corte di Cassazione nell’ ordinanza 27 settembre 2017, n. 22531 ha fissato un importante principio in materia di riduzione della Tarsu (articolo 59 del D.Lgs. 507/1993) valido anche in materia di TARI, la nuova tassa rifiuti in vigore dal 1° gennaio 2014 (introdotta dall’articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013, la “Legge di Stabilità 2014).

I Giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso di un albergo di Napoli che chiedeva la riduzione della tassa rifiuti per una mancata erogazione del servizio continuata e non certo temporanea o imprevedibile. Viene stabilito che la riduzione del tributo per il servizio rifiuti è prevista dalla legge per il fatto oggettivo che il servizio istituito non venga espletato ed è irrilevante una eventuale responsabilità del Comune.
Secondo i Giudici la riduzione non opera quale risarcimento del danno da mancata raccolta rifiuti, e nemmeno come “sanzione” per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di ripristinare un equilibrio impositivo tra tassa che il Comune può pretendere e costi generali del servizio ancorché alterato. E questo senza che la tassa rifiuti perda la sua connotazione prettamente tributaria.

Va in proposito considerato che il sesto comma dell’articolo 59 del D.Lgs. 507/1993 esclude, in effetti, l’esonero o la riduzione dal tributo nell’ipotesi in cui l’interruzione del servizio di raccolta sia temporanea, e dovuta a motivi sindacali ovvero ad “imprevedibili impedimenti organizzativi”. È dunque soltanto in tale situazione — di disfunzione temporanea — che può darsi ingresso ad una valutazione di imprevedibilità del disservizio e, per questa via, di non imputabilità dello stesso alla sfera tecnico-organizzativa dell’Amministrazione comunale.
Al contrario, in presenza di una situazione di disfunzione non temporanea, ma apprezzabilmente protratta nel tempo (qual è quella qui lamentata dall’albergo), la legge attribuisce all’utente – in presenza di una accertata emergenza sanitaria — la facoltà di provvedere a proprie spese fermo restando il diritto alla riduzione.

La previsione del regolamento comunale allora in vigore per l’applicazione della Tarsu, secondo cui il diritto alla riduzione non potrebbe trovare riconoscimento qualora il disservizio fosse determinato “da situazioni emergenziali legate alla saturazione degli impianti terminali di conferimento dei rifiuti solidi urbani” è stata ritenuta suscettibile di disapplicazione, in quanto illegittima per contrasto con la disciplina statuale.
Va ricordato come nel caso in oggetto, ai sensi dell’articolo 59 comma 4 del D.Lgs. 507/1993, se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione ovvero di esercizio dell’attività dell’utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta …, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40 per cento della tariffa.

Oggi la TARI (articolo 1, comma 656 della Legge 147/2013) è dovuta “nella misura massima del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.
Nella stessa sentenza viene ritenuto infondato invece un altro motivo di ricorso relativo alla presunta illegittimità della previsione regolamentare di diversificazione tariffaria tra locali ad uso alberghiero e locali ad uso abitativo, ritenuta dall’albergo non assistita da adeguata motivazione, comportando l’applicazione di una tariffa ritenuta molto superiore alla reale produzione e quindi in violazione del principio Ue del “chi inquina paga”

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