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Sicilia – Conseguenze mancata approvazione tariffe TARI

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle conseguenze della mancata approvazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2015.
I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 49/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 6 febbraio, hanno ricordato che l’articolo 1, comma 683, della legge 147/2013, prevede che il Consiglio comunale debba approvare le tariffe Tari entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Tale termine, nel 2015, in considerazione delle peculiari difficoltà nel recepimento dei principi in materia di armonizzazione contabile, è stato differito solo per gli enti locali della Regione siciliana, al 30 settembre 2015.
La mancata approvazione, entro tale termine, del piano economico finanziario e delle correlate tariffe della TARI determina l’impossibilità di conseguire quegli standard migliorativi, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, che, anche in termini di raccolta differenziata, devono essere compendiati nel piano stesso.
Si applica, in tal caso, il principio generale stabilito dall’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, che, nell’ipotesi di mancata approvazione, da parte degli enti locali, delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di loro competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, considera prorogate di anno in anno delle tariffe pre vigenti.
Conseguentemente, l’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe TARI del 2014, a fronte di un servizio che, per scelta dell’organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, ossia quello del 2014, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha, di fatto, non approvato nei termini di legge.
Come evidenziato dai magistrati contabili, resta ferma, allo stato, la possibilità, per l’organo consiliare, di deliberare l’aumento tariffario nel corrente anno, posto che l’art. 1, comma 26, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha espressamente escluso la TARI dal blocco degli aumenti fiscali.
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