Cultura

PA: Licenziamento in 48 ore per assenteisti

cartellino

Scatterà l’immediata sospensione cautelare dal lavoro, senza stipendio, per il dipendente pubblico assente dal lavoro che, ciò nonostante, si farà timbrare il badge dai colleghi. Arriva al Consiglio dei ministri la bozza di decreto contro i furbetti assenteisti: il testo prevede un iter accelerato del procedimento che dovrebbe concludersi entro 30 giorni. Vediamo meglio gli aspetti caratterizzanti la nuova riforma che investirà la pubblica amministrazione.

Sul luogo di lavoro potranno essere installati strumenti di sorveglianza e di registrazione degli accessi o delle presenze: essi serviranno ad accertare le false attestazioni fatte, ad esempio, attraverso colleghi compiacenti o con altri sistemi (il noto caso del dipendente che arriva in ufficio, timbra e poi esce subito dopo). L’accertamento della falsa presenza in ufficio potrà dunque avvenire o in flagranza oppure mediante strumenti di controllo elettronico a distanza.

Se, in tal modo, verrà scoperto il dipendente pubblico infedele che attesta in modo fraudolento la presenza in servizio, per lui scatta immediatamente la sospensione cautelare dal lavoro; durante tale periodo di sospensione non gli sarà erogato lo stipendio.

Il dipendente verrà invitato a un contraddittorio con il datore di lavoro, che avrà luogo entro 48 ore dall’accertamento dell’illecito disciplinare. Al contraddittorio il lavoratore potrà fornire elementi a propria difesa.

Il dirigente responsabile dell’ufficio del dipendente “assenteista”, contestualmente al provvedimento di sospensione, fa partire il procedimento disciplinare, che dovrà concludersi entro 30 giorni (oggi i termini sono 60 giorni, ma quasi sempre si superano i 100 giorni per definire il procedimento).

Se il dirigente capo dell’ufficio non farà partire il procedimento nei confronti dell’assenteista (sospensione e procedimento disciplinare) potrà essere oggetto di licenziamento, con ulteriore contestazione del reato di “omissione d’atti d’ufficio”.

Oltre al procedimento disciplinare “veloce”, la condotta “assenteista” può essere fonte di responsabilità penale ed erariale. Per avviare le procedure necessarie alla contestazione del reato, tuttavia, bisogna prima attendere l’effettivo licenziamento e, quindi, il termine della procedura sopra descritta.

La Corte dei conti farà partire il procedimento penale nei confronti dell’assenteista per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’eventuale condanna non può essere inferiore alle sei mensilità di retribuzione. Chi verrà condannato penalmente sarà tenuto a corrispondere all’erario minimo sei mensilità di stipendio, oltre interessi e spese di giustizia. L’ammontare del danno d’immagine risarcibile è rimesso alla valutazione del magistrato “anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi d’informazione” e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità di retribuzione

fonte (Laleggepertutti.it)

In alto