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Cassazione: anche le Prostitute che lavorano in autonomia e con continuità devono pagare le tasse

L’attività svolta dalle prostitute genera un reddito imponibile ai fini IRPEF. Se effettuata in maniera abituale è soggetta anche alla tassazione IVA .   Infatti, l’abitualità dello svolgimento di una qualsivoglia attività rileva, come noto, anche ai fini dell’applicazione imponibile indiretta.
In questi termini si è pronunziata la Suprema Corte con la decisione n. 15596 del 27 luglio 2016.
La vicenda posta all’attenzione degli Ermellini scaturisce da un accertamento fiscale della Guardia di Finanza  svolto nei confronti di una donna, che risultava non avere mai denunziato i propri redditi, ma era intestataria di numerosi beni di lusso e di altrettanto numerosi conti correnti bancari attivi.
L’accertamento della Guardia di Finanza si conclude con il recupero a tassazione dei redditi imponibili della donna ricavati dai dati provenienti dai conti correnti bancari.
La donna si rivolge alla Commissione Tributaria impugnando l’esito dell’accertamento svolto dalla Finanza sostenendo che i redditi accertati non possono essere tassati perché provenienti dall’attività di prostituzione svolta dalla stessa.
La vicenda approda in Cassazione.
Gli Ermellini precisano che l’attività della prostituzione non è di per sè illecita e affermano che la natura reddituale attribuita dalla legge ai ricavi derivanti da attività illecite, con la conseguente tassabilità, comporta che venga riconosciuta natura reddituale anche ai ricavi derivanti dall’attività della prostituzione, da considerarsi come redditi diversi.
La Suprema Corte richiama una pronunzia della Corte Europea (20 novembre 2001) che ha riconosciuto l’attività di prostituzione come una prestazione retribuita rientrante nella nozione di attività economica e ha chiarito che è compito del Giudice valutare, caso per caso, se si tratti di lavoro autonomo puro privo di induzione e costrizione.
E’ stato, dunque, confermato che la donna, per sua stessa ammissione, in piena libertà ed autonomia si prostituiva. Trattandosi di attività del tutto assimilabile al lavoro autonomo per la sua abitualità con conseguente tassabilità delle somme percepite.  Diversamente, nei casi di prostituzione occasionale la ratio della tassabilità si rinviene ex lege nel DPR 917/1986.
Al riguardo viene specificato che la prostituzione abituale od occasionale genera comunque un reddito imponibile alla tassazione Irpef.  L’aspetto dell’abitualità rileva anche ai fini della imposizione Iva ai sensi del DPR 633/1972.
Rassegna stampa da Altalex
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