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Bilanci Comuni: approvata legge “salva sindaci”

sindaci

Di Luciano Catania per la gazzetta degli enti locali

La controversa questione della decadenza dei sindaci per la mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale (vedi “La Gazzetta Enti Locali – Speciale Sicilia” del 30 agosto e 27 settembre 2017, 7 febbraio, 4 e 18 aprile 2017) trova, per il momento, una soluzione nella norma approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana la scorsa settimana. La nuova disciplina salva dalla decadenza i sindaci di quei comuni che hanno subito lo scioglimento del Consiglio comunale per la mancata approvazione del bilancio. I provvedimenti di decadenza, che il Presidente della Regione era stato costretto ad emanare, sono stati sospesi con provvedimento d’urgenza da parte del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale.

In una notte buia e tempestosa (ma solo politicamente), l’Assemblea Regionale Siciliana approva la cosiddetta legge “salva sindaci”.

La legge regionale n. 6, approvata appena il 29 aprile 2017 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 13 del 31 marzo 2017), interpretativa delle norme contenute nella L.r. n. 17/2016, aveva costretto il presidente della Regione, Rosario Crocetta, a prendere atto della decadenza di sette sindaci di comuni (Casteldaccia, Calatafimi Segesta, San Piero Patti, Castiglione di Sicilia, Valdina, Monforte San Giorgio e Monterosso Almo), che dall’agosto 2016 avevano subito lo scioglimento del proprio consiglio comunale, per la mancata approvazione del bilancio.

Ad un mese dalla forzatura di una norma interpretativa che cambiava la disciplina con effetto retroattivo e nel pieno corso dei mandati sindacali, con molti dubbi di legittimità costituzionale, l’Assemblea ci ripensa e, con un emendamento, abroga la decadenza automatica per i sindaci dei comuni che non avevano approvato i bilanci.

Gli articoli della disciplina “salva sindaci” sono passati, con voto segreto, rispettivamente per appena due e un voto.

La L.r. n. 17/2016 prevedeva che lo scioglimento del consiglio comunale, per mancata approvazione di atti fondamentali, trascinasse anche sindaco e giunta portandoli alla decadenza.

La recente L.r. n. 6/2017 aveva sancito, contrariamente all’orientamento del Governo regionale, che la norma sulla decadenza dovesse trovare applicazione dalla data di entrata in vigore della L.r. 17/2016 e, quindi, dall’agosto dello scorso anno.

L’introduzione di una sfiducia surrettizia al sindaco è stata aspramente contrastata da Anci Sicilia.

Molti primi cittadini hanno impugnato il provvedimento presidenziale di decadenza, contestato l’illegittimità costituzionale della disciplina, con effetto retroattivo (il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva emesso un parere sull’opportunità che la legge fosse applicata solo dal prossimo mandato).

E le pronunce del giudizio amministrativo, finora emesse, hanno dato loro ragione.

Il Presidente del TAR Palermo, con decreto dello scorso 24 aprile, ha disposto la tutela cautelare monocratica richiesta ed ha sospeso il provvedimento di scioglimento dell’esecutivo, accogliendo la domanda formulata nel ricorso iscritto al n. 978 del 20 aprile 2017, con cui il sindaco di S. Piero Patti, Ornella Trovato, aveva impugnato il provvedimento presidenziale di presa d’atto della sua decadenza.

Il 28 aprile lo stesso TAR di Palermo con Decreto Monocratico del Presidente, aveva annullato i decreti del Presidente della Regione Siciliana, reintegrando i Sindaci di Calatafimi Segesta e Casteldaccia (pronuncia allegata).

A questo punto appare chiaro che saranno coinvolti nella prossima tornata elettorale dell’11 giugno solo i sindaci il cui mandato è arrivato a scadenza naturale.

N. 00607/2017 REG.PROV.CAU.

N. 01031/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2017, proposto da: Spatafora Fabio, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio eletto presso lo studio Giorgia Lo Monaco in Palermo, via Fiume,N 6;

contro

Presidente della Regione Siciliana non costituito in giudizio;
Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana non costituito in giudizio;

Comune di Casteldaccia non costituito in giudizio;

nei confronti di

Giuseppe Amato non costituito in giudizio;

Maurizio Nasca non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

“-del Decreto n. 542/Gab del 12/04/2017, trasmesso al Comune di Casteldaccia, con nota prot. n. 6327 del 13/04/2017 e notificato con nota prot. 5615 del 14/04/2017, emesso dal Presidente della Regione Siciliana, con cui si decreta: Art. 1) per le motivazioni descritte in premessa, si dichiara lo scioglimento del Consiglio Comunale di Casteldaccia e l’avvenuta decadenza del Sindaco e della Giunta; art. 2) il sig. Amato Giuseppe è nominato Commissario Straordinario in sostituzione del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino alla prima tornata elettorale utile;

“- della proposta dell’Assessore Regionale della Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, per le motivazioni assorbite ed espresse nel sopracitato decreto N. 542/gab del 12/04/2017;

“- della circolare dell’Assessorato Autonomie locali prot. n. 13571 serv.1 del 16 settembre 2016 ;

“- di ogni altro atto connesso e consequenziale, anche non conosciuto, compreso il D.A. n. 98 del 14/04/2017, con cui l’Assessore delle Autonomie Locali, ha decretato l’inserimento del Comune di Casteldaccia tra i comuni ammessi al rinnovo degli organi amministrativi per l’11/06/2017”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente, sindaco del Comune di Casteldaccia, è stato dichiarato decaduto, unitamente alla Giunta municipale, in forza dei provvedimenti impugnati, in conseguenza dello scioglimento del Consiglio comunale per mancata approvazione, nei termini assegnati, della dichiarazione di dissesto finanziario e ciò in applicazione del combinato disposto degli articoli 109/bis O.R.EE.LL., 58 della L.R. n. 26/93 e 243 quater, co. 7, D.Lvo n. 267/2000, nonché (relativamente al Sindaco ed alla Giunta) dell’art. 2 della L.Reg. sic. n. 6 del 29.03.2017;

Premesso, altresì, che l’art. 5, comma 1, L. Reg. sic. 11 agosto 2016 n. 17, recante “Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunali e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori”, ha modificato l’art. 11 (“Cessazione dalle cariche”) della L. Reg. sic. n. 35/1997, nel senso che “la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa (tra cui la mancata approvazione della delibera dichiarativa del dissesto; NdiR) comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario”, estendendo a detti organi la decadenza originariamente prevista per il solo consiglio comunale;

– che nel comma 2 del predetto art. 5 era stabilito che “2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale n. 35/1997, come sostituito dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”;

– che le norme della L.Reg.sic. n.17/2016, per effetto della successiva disposizione dichiaratamente interpretativa di cui all’art. 2 (“Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali”) della L.Reg.sic. n. 6/2017, sono divenute immediatamente applicabili con conseguente decadenza del sindaco e della giunta in tutte le ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per qualunque causa tra cui, appunto, anche la mancata approvazione della dichiarazione di dissesto;

Considerato che parte ricorrente pone all’attenzione di questo T.A.R. una complessa questione esegetica anche in termini di compatibilità\incompatibilità costituzionale del citato art. 2 L.Reg. sic. n. 6/2017, pubblicata nella G.U.R.S. n. 13 del 31.03.2017, nella parte in cui ha disposto che “Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 (già modificato dall’art. 5. della L. Reg. sic. 11 agosto 2016, n. 17) “si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17”;

– che la questione – come riconosce lo stesso ricorrente – è stata già oggetto di specifico parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (C.g.a.) n. 280 del 11/04/2017, in cui si afferma il principio che, alla luce della testuale formulazione dell’art. 2 della richiamata L.Reg. sic. n. 6/2017 (che si qualifica di interpretazione autentica e quindi con effetti retroattivi), “è dovere della Presidenza della Regione disporre la decadenza dei Sindaci dei Comuni i cui consigli comunali siano stati già sciolti, nonché, per i Comuni i cui consigli comunali debbano essere sciolti, disporre contestualmente la decadenza dei relativi Sindaci”;

– che, secondo la prospettazione difensiva del ricorrente, il quadro normativo in questione potrebbe anche interpretarsi in modo diverso e comunque, nell’esegesi fornita, al momento, dal C.g.a. nel precitato parere n. 280/2017, le “questioni di costituzionalità nei confronti dell’art. 2, 1.r. n. 6/2017, … sembrano prima facie non manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di norme di interpretazione autentica e di norme retroattive, e dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell’azione amministrativa” (cfr. parere cit.), tanto da suggerirsi alla stessa Presidenza della Regione di valutare di costituirsi, nei prevedibili prossimi giudizi, “ad adiuvandum anziché in resistenza, o semplicemente rimettendosi alla decisione del giudice”;

Ritenuto che effettivamente il C.g.a., pur esprimendosi in sede consultiva e non giurisdizionale, ha tuttavia delibato, di fatto e nei termini predetti, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 L. Reg. sic. n. 6/2017 cit. (questione ora sollevata, nel ricorso in esame, per contrasto della norma, autodichiaratasi interpretativa-retroattiva, con i principi della materia “e dunque gli articoli 2,3,51, 97 e 117 della Carta Costituzionale in combinato disposto con Part.3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” (così a pag. 16 del ricorso)];

Considerato che una eventuale conforme delibazione in sede giurisdizionale di detta questione di incostituzionalità non può che essere rinviata al momento dell’esame collegiale dell’incidente cautelare;

Ritenuto sussistente il palese pregiudizio a carico del ricorrente ed in particolare del munus pubblico di cui lo stesso risulta investito per effetto della volontà a suo tempo direttamente espressa dal corpo elettorale popolare, ossia mediante l’espressione della massima forma di sovranità democratica, costituzionalmente garantita;

Considerato, peraltro, che, alla stregua di quanto emerge da citato parere del C.g.a., lo stesso Presidente della Regione siciliana, che ha emanato l’impugnato Decreto n. 542/Gab del 12/04/2017di decadenza del ricorrente, ha ritenuto (nella richiesta del citato atto consultivo del C.g.a.) che l’art. 2, 1.r. n. 6/2017 sia affetto da incostituzionalità per i profili considerati, tanto da postularne addirittura la possibile “disapplicazione” in sede amministrativa;

– che, pertanto, la posizione sostanziale espressa, in sede consultiva, dall’Amministrazione regionale oggi intimata, appare essere in sintonia, ossia “ad adiuvandum”, rispetto alla posizione difensiva assunta dal ricorrente;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare interinale di cui in motivazione e per l’effetto sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati fino alla trattazione dell’incidente cautelare in sede collegiale, al cui fine fissa la Camera di consiglio del 18 maggio 2017.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 27 aprile 2017.

Il Presidente

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

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