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Covid-19. Riflessione sul diritto della Privacy

In questo periodo di grande dibattito riguardo la diffusione delle generalità dei soggetti e delle famiglie interessate personalmente dal contagio da Covid-19 vorrei fare una mia umile, e
sicuramente migliorabile, riflessione.
La Costituzione Italiana enuncia i diritti e le libertà fondamentali in forma di principi assoluti, ovvero dettando norme giuridiche che presentano i caratteri della generalità e dell’ astrattezza.
Tuttavia, è possibile, in concreto, che l’applicazione di una norma generi dei conflitti circa i differenti interessi, costituzionalmente garantiti, che bisogna tutelare.
In tutti quei casi in cui vi sia prova di un “conflitto tra diritti”, per la risoluzione del problema si fa riferimento alla c.d. Tecnica del bilanciamento dei diritti.
L’utilizzo di questa tecnica non significa, però, che un diritto viene accantonato in favore di un altro! Si tratta, comunque,- ed è sempre bene ricordarlo- di diritti legittimamente riconosciuti e
tutelati!
Piuttosto, seguendo questo principio, viene indicato quale diritto o interesse deve recedere rispetto all’altro nel caso di specie, senza che ciò significhi, però, un suo annullamento.
Gli operatori del diritto, dunque , cercano la soluzione che permetta di tutelare un interesse, comportando le minori limitazioni all’interesse contrastante.
Il tutto deve essere effettuato tenendo anche conto dell’interesse che si intende tutelare e, dunque, se esso riguardi la collettività o il singolo; se può essere fatto valere erga omnes o nei
confronti di una specifica categoria di soggetti; etc.
Ad esempio se prendiamo in considerazione il diritto alla salute, art. 32 della Costituzione italiana si legge al primo comma che “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività”. Da ciò deduciamo che si tratti di un diritto soggettivo assoluto, perfetto, erga omnes direttamente tutelato dalla Costituzione, la cui menomazione
comporta la commissione di un reato.
Prendiamo, invece in esame, il diritto alla riservatezza, più comunemente conosciuto come Diritto alla Privacy (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101) . Partiamo con il dire che esso non è tra i diritti
espressamente sanciti in Costituzioni, ma nonostante ciò è, comunque, annoverato tra i diritti inviolabili dell’uomo in quanto direttamente ricavato da articoli della Costituzione volti a garantire
la riservatezza dei soggetti (art. 14- art. 15 etc.) Bene, dopo aver delineato ( in maniera superficiale ed elementare) questi due importanti diritti di cui siamo titolari mi pongo un elementare quesito:
-Supponiamo che in un comune di poche migliaia di abitanti ( ad esempio 8 145) situato in una regione come la Sicilia in cui le strutture sanitarie, purtroppo, non sono proprio all’ avanguardia si
registrino dei casi di contagio da Virus ( come ad esempio il Covid-19 che ha scatenato una pandemia globale) e che sempre questi cittadini contagiati (che presentino sintomi o non) , data la
facilità di diffusione del contagio, non possano mappare con precisione i luoghi che hanno frequentato e le persone con cui sono entrate in contatto.
La mia domanda, allora è: nella situazione appena descritta, quale diritto prevale? Il diritto degli eventuali contagiati alla riservatezza o il diritto di una intera comunità a conoscere l’identità di
questi ultimi per, eventualmente, porsi in regime di quarantena e mettere in atto le dovute azioni volte a limitare il contagio se si ha il dubbio di aver avuto un eventuale contatto e tutelare,
dunque, il diritto alla salute dell’intera cittadina? Una questione su cui riflettere.

P.S. e comunque se siete rimasti a casa non dovreste avere paura di essere stati contagiati … se così non fosse non fate altro che avallare la tesi che siete solo, tutti, molto curiosi!

Angelo Zito – Studente presso la Facoltà di Giurisprudenza presso l’ Università “Kore” di Enna

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