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Valguarnera: rifiuti legittima la procedura per la gara settennale di affidamento del servizio

Valguarnera – Riceviamo e pubblichiamo. “Come è noto il Comune di Valguarnera già nel mese di febbraio 2019 ha proceduto ad indire la gara settennale per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune. La procedura avente un importo di circa 6 milioni di euro è stata gestita dall’U.R.E.G.A. come per legge.
Sin da subito la procedura è stato oggetto di attacchi e dure critiche dalle opposizioni cittadine che hanno avviato una pesante campagna giornalistica e sui social network finalizzata a demonizzare e screditare l’attività dell’Amministrazione Comunale.
In particolare, anche con subdoli esposti, anche anonimi, alla Procura della Repubblica e alla Prefettura, sono state diramate false informazioni e denunciato l’illegittimità del bando di gara e la sua inadeguatezza.
Alla procedura hanno partecipato tre concorrenti due concorrenti tra i quali la Progitec S.r.l. e la Traina S.r.l..
Entrambe, in tempi diversi, hanno impugnato davanti al TAR di Catania gli atti di gara, ed in particolare clausole finalizzate alla scelta del migliore gestore del servizio al fine di rendere il più efficiente servizio possibile al minor costo sul mercato.
All’esito della prima istruttoria sul possesso dei requisiti richiesti entrambe le ditte sono state escluse dalla procedura per il mancato possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria richiesti nel bando di gara a pena di esclusione. Il bando prescriveva quale requisito il «livello minimo di capacità economica e finanziaria da dimostrarsi (anche) con la copertura assicurativa contro i rischi professionali di almeno euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
La ditta Traina impugnava il verbale di gara che ne sanciva l’esclusione richiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati nonché l’azione di nullità rivolta alla lex specialis della procedura per la parte in cui questa prevedeva il requisito in contestazione.
Il Tar di Catania, Sez. I, preliminarmente, in accoglimento delle difese del Comune di Valguarnera, con sentenza n. 2882 del 28.11.2019, ha confermato la legittimità degli atti impugnati ed in particolare delle clausole contestate e contestualmente ha rigettato l’azione di nullità e dichiarando inammissibile l’azione di annullabilità degli atti impugnati.
Nel corso del giudizio interveniva ad adiuvandum la ditta Progitec S.r.l. anch’essa esclusa e promotrice di ricorso autonomo al TAR Catania che con sentenza n. 2814 del 25.11.2019 è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per quello che attiene all’atto di intervento, quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile con la sentenza n. 2882/2019.
Entrambe le ditte, sulla base della regola della soccombenza, sono state condannate alla rifusione delle spese con vincolo di solidarietà.
Le sentenze del TAR di Catania confermano la piena legittimità degli atti di gara della procedura per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti nel territorio del Comune smentendo categoricamente ogni strumentale e maldestro tentativo di screditare l’azione amministrativa dell’Amministrazione Draià”. Si rimane a disposizione per eventuale replica.

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