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Comuni: la Corte dei conti restringe il campo di applicazione dell’art. 110 del dlgs 267

Gli incarichi dirigenziali a contratto sono ammissibili esclusivamente per necessità temporanee e non connesse all’ordinario svolgimento delle funzioni operative.
La Corte dei conti, Terza sezione centrale di appello con la sentenza 21 marzo 2019, n. 54 risolve uno dei problemi operativi (più che interpretativi) maggiormente presente negli enti locali, restringendo il campo dell’applicazione dell’articolo 110, comma 2, del dlgs 267/2000.
Il testo unico degli enti locali ha introdotto la possibilità di attribuire gli incarichi di direzione delle strutture degli enti, oppure di alta specializzazione, mediante rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore al mandato del sindaco. L’articolo 110 regola gli incarichi a contratto mediante due distinti commi. Il primo, esordisce stabilendo che «lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato». Il comma 1, quindi, regola la possibilità di coprire gli incarichi di vertice organizzativo (sia negli enti con dirigenza, sia negli
enti privi di dirigenza); si tratta, quindi di incarichi finalizzati a coprire, sia pure temporaneamente, posti dell’organico.
Un tempo, si sarebbe detto posti della dotazione organica; la sostanziale eliminazione della dotazione, disposta dalla riforma Madia, induce a ritenere che l’articolo 110, comma 1,
del Tuel, consenta di coprire i fabbisogni programmati dall’ ente per gli incarichi di vertice, appunto mediante contratti a termine (sempre che il nuovo sistema dei fabbisogni consenta realmente di farvi fronte con rapporti di lavoro non stabili).
Il comma 2 dell’articolo 110, invece, dispone che «il regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti,
i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire», prevedendo, per gli enti privi di dirigenti, che il regolamento fissa «i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’ interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire».
Il comma 2 dell’articolo 110 si riferisce con chiarezza, dunque, ad incarichi al di fuori della dotazione organica: oggi si direbbe al di fuori della pianificazione dei fabbisogni stabili dell’ente.
Per molte amministrazioni locali la differenza che intercorre tra il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 110 non è chiara; col risultato di considerare le due distinte tipologie di incarico come equivalenti tra loro.
La Terza sezione centrale d’appello spiega, invece, perché si tratta di tipologie di rapporti di lavoro a contratto ben distinte tra loro, citando la Cassazione Sezione Lavoro, che con sentenza 26 gennaio 2015, n. 849. Spiega la Corte dei conti che secondo la Cassazione gli incarichi regolati dal comma 1 riguardano «funzioni stabili dell’ente, previste nell’ organigramma e nel funzionigramma»; mentre gli incarichi regolati dal comma 2 «riguardano, invece, «esigenze gestionali straordinarie, che giustificano la necessità di affidare temporaneamente funzioni, anche dirigenziali, oltre la previsione della pianta organica».
Le due fattispecie, quindi, non sono affatto equivalenti. Il comma 1 consente di coprire (purché ricorrano tutti gli altri presupposti indicati anche dall’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001) il vertice di una struttura organizzativa stabile, che svolga ordinariamente le funzioni specifiche dell’ente. Il comma 2, invece, permette di creare strutture organizzative temporanee, non connesse
alle ordinarie funzioni, e di conseguenza di preporre un dirigente o responsabile di servizio ulteriore (nei limiti percentuali previsti) rispetto a quelli indicati dai fabbisogni.
Per esempio, quindi, con l’articolo 110, comma 2, del d.lgs 267/2000 non è legittimo assegnare incarichi come quello di responsabile degli uffici finanziari, oppure di comandante del corpo di polizia municipale o, ancora, di vertice di uffici tecnici competenti in tema di urbanistica, lavori pubblici o ambiente.
L’articolo 110, comma 2, può essere evocato solo laddove l’ente possa gestire funzioni non tipiche e temporanee: un esempio potrebbe essere l’allestimento di una struttura gestionale chiamata a svolgere funzioni connesse ad un progetto finanziato dai Fondi strutturali Ue o da norme particolari e speciali, chiamato a cogliere specifici risultati e ad essere chiuso, una volta concluse e rendicontate le attività.

Fonte “Italia Oggi” del 30 Agosto 2019

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