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Risarcimento: il Giudice di Pace di Catania condanna la Vueling

Catania – Il Giudice di Pace di Catania ha condannato la compagni aerea Vueling a risarcire i danni causati ad un passeggero Catanese a causa di un ritardo di oltre tre ore.

I fatti: L’attore doveva recarsi a Firenze al fine di partecipare al cd. “REHM race days”, ovvero due giorni e mezzo di prove libere presso la pista dell’Autodromo Internazionale del Mugello.

A tal fine, il passeggero acquistava il biglietto aereo di sola andata dalla Compagnia Vueling Airlines s.a., con partenza stabilita dall’aeroporto di Catania il 30 luglio alle ore 8.45. Il passeggero però, una volta giunto in aeroporto, apprendeva che la partenza del proprio volo anziché avvenire all’orario stabilito (8:45) veniva posticipata di diverse ore. Per tale ragione, decideva di cambiare gratuitamente, presso l’ufficio aereoportuale di Vueling il biglietto in precedenza acquistato con altro sempre operato dalla compagnia Vueling.

Ebbene, Il suddetto volo prevedeva come ora di decollo le 13.10 e come ora di arrivo le 14.45. Tuttavia, anche il nuovo volo subiva un ritardo di oltre 5 ore, in quanto il decollo effettivo, anziché alle 13.10, veniva effettuato alle 19.36, e, di conseguenza, l’arrivo a Firenze avveniva alle 21.01 (e non certamente all’orario previsto, ovvero le 14.45).

È doveroso precisare che, durante le numerose ore di attesa, la compagnia aerea non prestava alcuna assistenza né interveniva a fornire spiegazioni in ordine al prolungato ritardo, contravvenendo così ai doveri previsti e sanciti dall’art 9 del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo.

In conseguenza del sopradetto inadempimento, il passeggero giungeva a Firenze con diverse ore di ritardo.

Infine, il passeggero, una volta rientrato a Catania, provvedeva, ad inviare un reclamo presso l’apposito “Centro Attenzione al cliente” di Vueling Airlines S.A in cui evidenziava i disagi subiti a causa del grave ritardo nella partenza del volo, rispetto a quello di prenotazione, tuttavia, non riceveva alcuna risposta dal Vettore.

Ebbene, visto il mancato riscontro da parte della Vueling Airlines S.A., il passeggero decideva di rivolgersi allo “Sportello del Viaggiatore” dell’Associazione dei Consumatori CODICI per rivolgersi all’Autorità Giudiziaria al fine di vedere tutelati i propri diritti.

Per tale ragione, il passeggero assistito dagli avvocati Manfredi Zammataro e Mario Emanuele Campione citava in giudizio Vueling dinnanzi al Giudice di Pace di Catania affinché venisse condannata al risarcimento del danno da ritardo aereo . Ebbene, il Giudice di Pace di Catania a seguito dell’attività processuale dichiarava Vueling responsabile dell’evento occorso al passeggero, condannandola al pagamento della compensazione pecuniaria ex lege, prevista in caso di cancellazione di un volo o di arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo (compensazione che varia da 250 e 600 euro in base alla lunghezza della tratta aerea), oltre alle spese di lite.

“ Ancora una volta – afferma l’Avv. Manfredi Zammataro segretario regionale del CODICI- non possiamo non  registrare e contestare fortemente il comportamento ostruzionistico adottato da alcune compagnie aeree e volto a far si che i passeggeri rinuncino a far valere i loro diritti. Tutto questo è inaccettabile se si pensa che il vettore aereo è esonerato da tali indennizzi solo ove dimostri che il ritardo sia imputabile a circostanze realmente imprevedibili ed eccezionali, ossia ad eventi che sarebbero comunque inevitabili pur adottando tutte le misure opportune, mentre, nella vicenda narrata, così come nella stragrande maggioranza dei casi, la compagnia ben avrebbe potuto evitare tali disagi attuando un comportamento diligente e soprattutto rispetto dei diritti dei consumatori”.

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