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Sicilia: testo della mozione parlamentare contro la discarica di Agira

Palermo – Ecco il testo della mozione parlamentare presentata presso l’ Assemblea Regionale per richiedere al Governo Regionale il ritiro in autotutela, annullandolo o revocandolo, del D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017.

XVII Legislatura ARS
MOZIONE
N. Ritiro in autotutela del D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017
L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
Premesso che
-la società AGIRECO con sede in Agira(EN), c.da Spinapulci s.n.c., in data
02/11/2016 ha presentato istanza di V.I.A. al Servizio V.A.S –V.I.A dell’ARTADipartimento
Territorio e Ambiente, sul progetto relativo a un discarica di rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi, da realizzare in c/da Serra Campana, nel
territorio del comune di Agira (EN);
-in data 12/10/2017, la Commissione preposta esprimeva parere favorevole alla
procedura di Impatto Ambientale Via;
-a seguito di tale parere, con D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017, l’assessore regionale
pro tempore, dott. Maurizio Croce, rilasciava autorizzazione all’esecuzione
dell’opera.
Considerato che
– ad opinione degli scriventi esistono gravi dubbi sulla legittimità della nomina dei
componenti della sopracitata Commissione avvenuta con D.A. n.230 del 27.05.2016;
-si ritiene, invero, che l’individuazione incentrata sull’“intuitu personae” dei
soggetti cui veniva conferito l’incarico di componente della Commissione, ovverosia
30 professionisti esterni all’Amministrazione regionale (ingegneri, architetti, geologi,
avvocati, ecc.), proveniente tutti da studi professionali privati, ai quali è demandata
la trattazione delle autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, AIA, ecc.), si ponga in
contrasto con i principi espressi più volte, in casi analoghi, dal Consiglio di
Stato(Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. N.8253 del 2009) e riportati dalla Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni
dello Stato nella Deliberazione n. SCCLEG/09/2016/PREV, il quale ha più volte
affermato di non poter ritenere che la disciplina legislativa abbia previsto uno spoils
system in relazione ad incarichi di esclusivo profilo tecnico-professionale in
contrasto con i dettami della Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 2007), in base
ai quali l’istituto non appare giustificato per incarichi a contenuto tecnico non
implicanti una diretta e fiduciaria collaborazione con i vertici politici.;
-risulta fuor di dubbio, ebbene, che gli incarichi in questione siano da annoverare
tra quelli ad esclusivo profilo tecnico-professionale e non espressione di quella “alta
amministrazione” che giustificherebbe nomine fiduciarie, così operando, altresì, si
contravvengono le norme anticorruzione, poiché trattasi di funzioni di
amministrazione attiva e non di carattere fiduciario-politiche, ponendo dubbi su una
possibile ingerenza della politica e contravvenendo ai principi di separazione della
politica dalla gestione amministrativa sanciti (ex multis) dalla L.R. 10/2000 e dalle
norme anticorruzione;
– si ritiene inoltre che, anche nell’esercizio discrezionale di un potere amministrativo,
i provvedimenti adottati a valle dell’iter selettivo debbano essere supportati da
adeguata motivazione, nel caso de quo inesistente, ma che è da ritenersi obbligatoria,
in quanto, ampliando la sfera giuridica dei destinatari, può comportare la
compressione di quella di altri soggetti, quali il personale e le competenze già
presenti nell’apparato regionale e quindi deve riportare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare la decisione
finale, rispetto ad altre soluzioni possibili, in relazione alle risultanze dell’istruttoria,
così come espresso dalla Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni dello Stato chiamata ed esprimersi in un caso
analogo (Deliberazione n. SCCLEG/09/2016/PREV);
Appreso che
-la Procura di Enna ha recentemente aperto un fascicolo conoscitivo sulla discarica
di rifiuti speciali in contrada Serra Campana-Cote ad Agira (En), l’indagine mira ad
accertare la regolarità del procedimento in quanto, così come riportato dagli organi
di stampa, la discarica dovrebbe essere costruita sul terreno di un ex consigliere
comunale di Agira e si paventa che alcuni soci della società AGIRECO potrebbero
avere legami di parentela con funzionari degli enti preposti a rilasciare i pareri e le
autorizzazioni;
-a ciò si aggiunga che con deliberazione della Giunta Comunale n. 196, del
27/11/2017, il Comune di Agira (EN) approvava la proposta di ricorso al TAR averso
il sopracitato D.A. n. 403GAB, del 25/10/2017,a causa di numerosi vizi che
inficerebbero l‘intero procedimento autorizzativo dell’opera, tra questi ricordiamo:
a)la carenza di istruttoria del D.A. n 403/GAB del 25/10/2017, in quanto non tiene
conto delle barriere idrauliche, manca il monitoraggio delle acque, del reticolo
idrico minore oltre la modifica del paesaggio, non sono state previste soluzioni
alternative;
b)l’Autorità competente non risulta aver avviato la verifica di assoggettabilità alla
Vas ai sensi dell’art. 12 del d.lgs n. 152/2006;
c)il progetto dovrebbe realizzarsi su un sito che ricade urbanisticamente in zona E
agricola del vigente PRG e, pertanto, necessita di VAS in quanto l’approvazione
determinerebbe automaticamente una variante al medesimo PRG;
d) il sito indicato in progetto ricadente in zona E “agricola del PRG” vigente del
comune di Agira, risulta ubicato a 1,600 dal perimetro del S.I.C. denominato
“Vallone di Piano della Corte” e quindi all’interno della fascia di km 2,00 dalla zona
sensibile e ciò contrariamente alla violazione dello studio di impatto ambientale
prodotta dalla Società AGIRECO in cui viene indicato erroneamente che il progetto
non interferisce con siti di interesse comunitario;
e) sullo studio di V.I.N.C.A.( Valutazione di Incidenza Ambientale), richiesto
dall’Ufficio Tecnico del comune di Agira con nota prot. n.22960 del 27/12/2017, nel
D.A. n. 403/GAB, del 25/10/2017 si legge: “ non ricorrono gli estremi di
legge(L.357/97 e L.reg.n.16 del 2016) previsti per lo studio addetto (…)”. Tale
affermazione si pone in palese contrasto con quanto disposto nell’Aggiornamento del
Piano Regionale per la gestione dei rifiuti speciali, approvato in Sicilia con Decreto
Presidenziale del 21 aprile 2017, n. 10, il quale stabilisce che:
“-dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di
Incidenza tutti i nuovi impianti da localizzarsi entro il raggio di 2 km dal perimetro
dei Siti Natura 2000;
“Inoltre, si ricorda che gli Enti Gestori potranno richiedere lo Studio di Incidenza
anche per i progetti posti a una distanza superiore ai 2 km rispetto ai siti di Rete
Natura 2000, la cui realizzazione, in seguito a una maggiore e dettagliata
descrizione operativa, potrebbe avere dei riscontri negativi, sia diretti sia indiretti,
sulla salvaguardia dei siti di Rete Natura 2000 e/o sulla connettività ecologica”.
Considerato che
–la discarica di c/da Serra Campana verrebbe realizzata a circa 5 Km dal centro
del comune Agira e a 1,5 Km dalla Riserva Naturale Orientata di Vallone di Piano
di Corte, area di interesse comunitario, protetta dal 2000 dalla Regione ed inclusa
nella Rete Natura 2000;
-l’ impatto ambientale risulterebbe disastroso per un territorio che vorrebbe basare
la propria rinascita economica sulla coltura biologica, la quale verrebbe ad essere
fatalmente compromessa dalla presenza della discarica e infatti, contro la sua
realizzazione, si sono mobilitate migliaia di cittadini e diversi comitati;
-a tal proposito ricordiamo il principio del diritto all’assenza di contaminazione,
sancito da una sentenza storica del tribunale di Pistoia a tutela degli agricoltori
biologici, che riguarda nello specifico la tolleranza zero nei confronti di chi utilizza
pesticidi nelle proprietà e nei terreni confinanti con terreni coltivati a biologico, ma
che in generale tutela i cittadini e gli agricoltori biologici dalle contaminazioni di
qualsiasi natura.
Visto che
– quello per discarica di rifiuti speciali pericolosi di C.da Serra Campana Cote non è
l’unico progetto presentato presso gli Uffici dell’ARTA. Agli atti dell’Assessorato
Territorio e Ambiente, invero, giace il progetto per la realizzazione di una discarica
per lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non in C.da Branche di Agira , della Sapens
s.r.l., protocollato il 15 novembre del 2013 con la richiesta di rilascio della Via;
-non si comprende la ragione per la quale una richiesta di ben 4 anni fa non sia stata
esitata e, invece, il progetto della AGIRECO sia stato così speditamente esitata,
anche in presenza dei numerosi dubbi sulla legittimità procedimentale;
-alla luce di tutto ciò, secondo gli scriventi si impone una considerazione finale: la
scelta di realizzare una nuova discarica, quale quella in oggetto, con un così grave
impatto ambientale, che incide su un territorio con vocazione agricola, non soltanto
dovrebbe essere animata da un maggiore senso di responsabilità rispetto a quello
mostrato, ma, soprattutto, dovrebbe essere inserita in un contesto più vasto, quale è
un Piano Rifiuti regionale, documento imprescindibile ove valutare tutte le
implicazioni di una tale scelta, il quale abbia come precipuo scopo il benessere del
territorio, dell’ambiente e della salute dei siciliani;
-a tal proposito si ricorda che ancora la Sicilia è priva di un Piano Rifiuti e che tale
Piano deve rifarsi alla Direttiva 2008/98/CE- del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 novembre 2008, che costituisce un quadro giuridico per i rifiuti in
ambito europeo e rappresenta l’intenzione del legislatore di porre l’attenzione
sull’intero ciclo dei rifiuti dalla produzione sino allo smaltimento ed in
particolare sulle possibilità di recupero e riciclo dei rifiuti stessi al fine di
prevenire e ridurre gli impatti ambientali e sanitari dovuti alla produzione e
gestione. Il trattamento dei rifiuti, pertanto, deve essere perseguito secondo
una gerarchia che vede in primo luogo la prevenzione della produzione dei rifiuti,
quindi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero ed infine lo
smaltimento;
– in Italia il recepimento della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/Ce, avvenuta
con il D. Lgs. 205/10, introduce nell’ambito della normativa nazionale in
materia di rifiuti, ed in particolare nel D. Lgs. 152/06 di cui il 205/10 costituisce
un aggiornamento, il tema della prevenzione e riduzione della produzione e della
nocività dei rifiuti.
-le finalità della legge, sono:· prevenire la produzione di rifiuti e ridurne la
pericolosità;· promuovere la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da
ridurre all’origine la produzione di rifiuti, soprattutto non riciclabili, adottando
anche le necessarie forme di incentivazione; promuovere l’informazione e la
partecipazione dei cittadini, attraverso adeguate forme di comunicazione,
rivolte anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado;· promuovere il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali; promuovere la
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati agli urbani,
adottando in via prioritaria il sistema di raccolta porta a porta e definendo
sistemi di premialità e penalizzazione finalizzati ad aumentarne le relative
percentuali; incrementare l’implementazione di tecnologie impiantistiche a
basso impatto ambientale, che consentano un risparmio di risorse naturali;
ridurre la movimentazione dei rifiuti attraverso l’ottimizzazione dello
smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione, con la garanzia di un
alto grado di tutela e protezione della salute e dell’ambiente; favorire la
riduzione dello smaltimento in discarica; riconoscere il ruolo dei comuni
quali responsabili del servizio erogato ai propri cittadini, anche attraverso
soggetti diversi; valorizzare la partecipazione dei cittadini, con particolare
riferimento a forme di premialità economiche in funzione dei livelli di raccolta
differenziata raggiunti.
IMPEGNA IL GOVERNO REGIONALE
a procedere all’immediato ritiro in autotutela, annullandolo o revocandolo, del D.A.
n. 403/GAB, del 25/10/2017.
Palermo, 20 dicembre 2017
Firmatari
Elena Pagana
Angela Foti
Giampiero Trizzino
Valentina Zafarana
Giovanni Carlo Cancelleri
Salvatore Siragusa
Valentina Palmeri
Sergio Tancredi
Stefano Zito
Nunzio Di Paola
Roberta Schillaci
Luigi Sunseri
Antonino De Luca
Giorgio Pasqua

Jose Marano
Francesco Cappello
Stefania Campo
Giovanni Di Caro
Matteo Mangiacavallo
Gianina Ciancio
Jose Marano
Claudio Fava

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