Cronaca

Sentenza del Tribunale di Enna a favore dei forestali dell’antincendio boschivo

ugl forestali enna

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna ha dato ragione ai lavoratori forestali dell’antincendio boschivo che hanno svolto l’attività lavorativa come preposti alla sicurezza, condannando l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea al riconoscimento in favore degli stessi del diritto alla mansione superiore con inquadramento al 4° livello riconducibile alla mansione di Capo Squadra ed al conseguente pagamento della differenza retributiva maturata, nonché alla ricostituzione contributiva.
Il datore di lavoro, nell’anno 2012, aveva provveduto alla formazione professionale di alcuni dipendenti addetti alle squadre di pronto intervento per la lotta agli incendi per lo svolgimento dell’attività di preposti alla sicurezza dei lavoratori.
Per gli anni a seguire, nel 2013 e 2014, l’I.R.F. di Enna nominava tali soggetti preposti alla sicurezza dei lavoratori, attribuendone i relativi poteri e responsabilità senza, tuttavia, riconoscerne il relativo inquadramento professionale né il corrispettivo aumento della retribuzione.
Il segretario regionale UGL Agricoli e Forestali, Franco Arena (foto con l’Avv Sebeto), ha condotto una battaglia legale affidata all’avv.to Carmelo Sebeto, affinché venissero riconosciuti ad un gruppo di operai della circoscrizione di Enna, i diritti alla mansione superiore ed alle differenze retributive.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, con la prima sentenza emessa in data 10.01.2017, ha dato ragione ai lavoratori, riconoscendo in pieno sia il diritto alla differenza retributiva e contributiva e sia, sopratutto, la mansione e la qualifica superiore di 4° livello riconducibili alla mansione di Capo Squadra.
Secondo il Giudice del Lavoro, in primo luogo, a differenza di quanto sostenuto da tempo dal Tribunale Amministrativo, ai lavoratori forestali va applicato il principio della proporzionalità tra la retribuzione e la quantità e qualità di lavoro svolto, dettato dall’art. 36 della Carta Costituzionale.
Un’importante riconoscimento che attribuisce maggiore dignità all’importante lavoro svolto ogni anno dai forestali dell’antincendio boschivo, impegnati nell’attività di controllo del territorio, nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi.
In secondo luogo, ha sancito la supremazia del C.C.N.L. rispetto alla normativa dettata dal T.U. sul pubblico impiego, in quanto lex specialis, ed in particolare sull’efficacia di deroga che il disposto di cui all’art. 8 del C.C.N.L. effettua sull’art. 52 del Testo Unico, con diritto alla superiore qualifica ed al relativo inquadramento professionale qualora la mansione superiore venga svolta per più di 40 giorni nell’anno solare, anche se discontinui.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo la tesi difensiva avanzata dall’avv.to Carmelo Sebeto, ha accertato che il preposto alla sicurezza ha di fatto svolto una vera e propria attività di controllo e coordinamento della squadra di operai, riconoscendo il corrispettivo inquadramento professionale di 4° livello corrispondente alla mansione di Capo Squadra.
Un’importantissima sentenza che farà sicuramente da apripista al riconoscimento dei diritti dei lavoratori forestali siciliani, spesso disconosciuti dalla Regione Sicilia.
L’associazione UGL, che si trova in prima linea per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori forestali, ha il merito di aver creduto, nonostante l’assenza di precedenti giurisprudenziali in merito, in una battaglia impegnativa ma confortata dalla giustizia delle proprie ragioni.

Inoltre, il Segretario Arena, ci dice che ad Enna i preposti che hanno chiesto questo riconoscimento sono 30 lavoratori associati all’ Ugl. La sentenza per ora è di uno, ma seguiranno le altre.

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