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Operazioni referendarie: il lavoro straordinario, la retribuzione ed i riposi compensativi

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Il prossimo 4 dicembre 2016 si svolgerà il Referendum costituzionale e nei Comuni, come spesso accade quando si svolgono tornate elettorali, sorge il problema relativo ai criteri per l’assegnazione del lavoro straordinario, alla relativa retribuzione ed al riconoscimento del diritto al riposo compensativo.

Nel periodo elettorale si applicano le deroghe più significative alle normali regole che disciplinano le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel corso della normale attività lavorativa.

Il lavoro straordinario dei lavoratori

L’art. 24, comma 1, Ccnl. 14 settembre 2000, stabilisce che, al personale che, per particolari esigenze di servizio, presta la propria attività nella giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), deve essere corrisposta la maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo.

Il successivo comma 3 dell’art. 24 citato, dispone che al personale che, per particolari esigenze di servizio presta la propria attività lavorativa nella giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l’orario settimanale è articolato su 5 giorni) spetta la normale valorizzazione delle ore effettuate, sia ai fini del completamento dell’orario d’obbligo sia ai fini delle eventuali prestazioni straordinarie.

Il comma 1 sopra ricordato si applica anche nei confronti del personale turnista quando questo, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato: in questo caso, evidentemente, al lavoratore interessato non spetta l’indennità di turno, ma lo stesso ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 1.

Le prestazioni di lavoro straordinario, secondo anche quanto dispone l’art. 38, comma 2, Ccnl. 14 settembre 2000, devono sempre essere preventivamente autorizzate dal Dirigente o dal Responsabile del servizio (negli Enti privi di dirigenza), in relazione alle effettive esigenze organizzative e di servizio (elettorali) da fronteggiare e che giustificano il ricorso all’istituto.

Il Dirigente (o il Responsabile del servizio) può autorizzare (sempre in via preventiva in relazione alle varie esigenze elettorali presentatesi, e non a conclusione dell’arco temporale di riferimento) l’effettuazione di prestazioni straordinarie, in presenza delle esigenze dallo stesso attestate con la propria autorizzazione (e con assunzione di responsabilità anche per ciò che attiene alla spesa), solo nei limiti delle risorse effettivamente assegnate a tale titolo e disponibili.

Nell’ambito del monte orario generale, il Dirigente o il Responsabile del servizio decide, assumendosi ogni responsabilità in proposito, quando e in che misura i lavoratori individuati, effettueranno le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, in modo da garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle operazioni.

Di conseguenza, la prassi spesso utilizzata di emanare un’autorizzazione preventiva, generale, con l’indicazione dei nominativi del personale previsto, delle funzioni da assolvere e delle ore di straordinario effettuabili, è da ritenersi illegittima, in quanto tale Determina finirebbe per configurarsi come una forma di autorizzazione generalizzata allo straordinario non consentita dalle previsioni del citato art. 38 del Ccnl. 14 settembre 2000.

A ciò deve aggiungersi un’ulteriore conseguenza di tale prassi: potrebbe ritenersi che siano i dipendenti a decidere autonomamente quando effettuare le prestazioni di lavoro straordinario, magari privilegiando le esigenze personali o in modo comunque da utilizzare, secondo il proprio giudizio, tutte le ore di lavoro di straordinario disponibili.

Appare evidente il contrasto di un tale comportamento gestionale con la chiara disciplina contrattuale e con quanto sopra detto in ordine alla precisa responsabilità che incombe sul Dirigente o sul Responsabile del servizio che organizza il lavoro e richiede prestazioni di lavoro straordinario. Spetta infatti sicuramente ad ogni Dirigente controllare il proprio personale ed evitare ogni possibile forma di scorrettezza o abuso, garantendo il pieno rispetto della disciplina contrattuale in sede di applicazione dei vari istituti (normativi ed economici), impedendo ogni possibile ed imprevisto oneri o costi aggiuntivi.

Una situazione particolare riguarda la disciplina dello straordinario elettorale per i dipendenti in part-time verticale, ai quali deve essere applicato l’art. 16, comma 4, Ccnl. 5 ottobre 2001, secondo il quale, “per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art. 6, comma 5, primo periodo, del Ccnl. 14 settembre 2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art. 38 del Ccnl. 14 settembre 2000”.

Questo significa che se lo straordinario elettorale è effettuato dal dipendente in part-time verticale nel limite e secondo la disciplina del richiamato art. 6, comma 5, primo periodo, troverà applicazione la maggiorazione prevista dallo stesso c. 5, secondo periodo; se invece lo straordinario elettorale è effettuato oltre il limite e/o in deroga alla disciplina ivi prevista, troveranno applicazione, in ogni caso, le maggiorazioni previste nell’art. 38 del Ccnl. 14 settembre 2000.

Pertanto:

  1. fino al limite del 10% (art. 6, commi 2 e 5, C 14 settembre 2000):
  • se lo straordinario è effettuato in una giornata in cui è prevista in via ordinaria l’attività lavorativa del dipendente in part-time verticale, si dovrà applicare la maggiorazione prevista dall’art. 6, comma 5, secondo periodo, Ccnl. 14 settembre 2000 e successive modifiche;
  • se invece il dipendente in part-time verticale viene chiamato a rendere una prestazione di lavoro straordinario elettorale in una giornata in cui non è prevista la sua attività lavorativa, si dovranno applicare le maggiorazioni previste dall’art. 38 del 14 settembre 2000;
  1. oltre il limite del 10%, che comunque non dovrebbe essere mai superato, si applicano in ogni caso le maggiorazioni previste dall’art. 38 del 14 settembre 2000.

Se lo straordinario elettorale è effettuato nel giorno di riposo settimanale, il dipendente ha anche diritto al riposo compensativo (art. 39, comma 3, Ccnl. 14 settembre 2000).

Le posizioni organizzative

Un discorso a parte va fatto per i titolari di Posizione organizzative, le c.d. “P.o.”, per i quali la vigente disciplina contrattuale si limita a stabilire la durata minima della prestazione lavorativa settimanale in 36 ore e non anche quella massima in quanto la loro attività è collegata alle esigenze di servizio in relazione alle funzioni da svolgere.

Infatti, l’art. 10, comma 1, Ccnl. 31 marzo 1999 non permette di corrispondere alle “P.o.” il compenso per lavoro straordinario e, di conseguenza, le eventuali prestazioni oltre le 36 ore sono comprese nell’orario di lavoro ordinario e sono retribuite con la retribuzione di posizione e di risultato. Di conseguenza, non è legittima neanche l’applicazione di istituti compensativi relativi al compenso stesso e, pertanto, le eventuali maggiori prestazioni rese oltre il normale orario d’obbligo settimanale non danno titolo a corrispondenti riposi compensativi.

Queste regole hanno deroghe, oltre che nel caso di lavoro straordinario elettorale, anche quando il lavoratore presta la propria prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale, in considerazione della sua tutela costituzionale, legale e contrattuale.

Pertanto, se il titolare della “P.o.” lavora, per esempio, di domenica, ha diritto ad fruire di una giornata di riposo settimanale e non esistono regole in relazione al periodo entro il quale può essere fruito il riposo compensativo, che potrà essere recuperata secondo modalità compatibili con le esigenze organizzative e di servizio da concordare, previa richiesta, con il Dirigente o con il Responsabile del servizio.[1]

Il lavoro durante il periodo elettorale

Mentre non ci sono dubbi sull’applicazione degli istituti del compenso per lavoro straordinario durante il periodo elettorale e della fruizione del riposo compensativo per i lavoratori “comuni”, per le “P.o.” sono state invece previste specifiche disposizioni in deroga al principio dell’onnicomprensività del loro stipendio.

Alle “Posizioni organizzative” infatti possono essere erogati, in aggiunto allo stipendio, solo gli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla Contrattazione collettiva nazionale. Nello specifico, l’Aran[2] afferma che, “ai titolari di ‘Posizione organizzativa, dato il carattere assorbente ed onnicomprensivo del trattamento economico per essi previsto, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le previsioni dell’art. 10 del Ccnl. 31 marzo 1999, in aggiunta allo stesso possono essere erogati solo quegli emolumenti espressamente previsti ed ammessi dalla Contrattazione collettiva nazionale, che attualmente sono (…omissis….):

– i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Ccnl. 14 settembre 2000;

– i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell’art. 16 del Ccnl. 5 ottobre 2001…”.

Una particolare criticità, che riguarda tutti i lavoratori, “P.o.” comprese, riguarda l’eventuale riconoscimento del diritto a fruire, oltre al compenso per il lavoro straordinario effettuato durante il periodo elettorale nel giorno di riposo settimanale, anche del riposo compensativo.

L’art. 16, del Ccnl. 5 ottobre 2001, modificato dall’art. 39, comma 3, del Ccnl. 14 settembre 2003, stabilisce che “il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art. 24, comma 1, del presente Contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.

L’Aran[3] però ha dato un’interpretazione alla norma contrattuale piuttosto restrittiva, sostenendo che “l’espressione ‘…in occasione di consultazioni elettorali o referendarie deve essere riferita, a nostro modo di vedere, al periodo intercorrente tra l’inizio e la fine delle operazioni elettorali (o referendarie) vere e proprie e dunque al periodo che va dall’insediamento del seggio (normalmente la giornata del sabato) fino al suo scioglimento (che presuppone il completamento delle operazioni di scrutinio e dei successivi adempimenti). Pertanto, la speciale disciplina prevista dal citato art. 39, comma 3, è applicabile solo per le ore di straordinario effettuate nella giornata di riposo settimanale (di norma la domenica) cadente nel periodo intercorrente tra l’inizio e la fine delle operazioni elettorali o referendarie come sopra specificate.

Questa posizione dell’Aran ha spesso creato malintesi e differenti interpretazioni soprattutto laddove l’Agenzia specifica che gli istituti di cui trattasi devono essere applicati nella giornata di riposo settimanale compresa nel “periodo intercorrente tra l’inizio e la fine delle operazioni elettorali o referendarie”, e quindi non nel solo giorno della votazione come accadrà per il Referendum del 4 dicembre prossimo.

In proposito, l’art. 15, comma 1, Dl. n. 8/93, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/93[4], modificato dall’art. 1, comma 400, lett. d), Legge n. 147/13,[5] prevede che:

1. In occasione dell’organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei Comuni, addetto a Servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva Amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili, per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data”.

Considerando che il giorno di riposo settimanale in cui si svolge la votazione per le consultazioni referendarie è la domenica, bisogna ricordare che il personale in servizio presso l’Ufficio “Elettorale” è chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie in altre domeniche oltre a quella della votazione.

Pur tuttavia, potrebbe succedere che le operazioni elettorali proseguano, nella giornata della domenica, anche nella fascia oraria notturna dalle ore 22 e ad esaurimento delle operazioni di scrutinio, e quindi con prosecuzione anche nelle prime ore del lunedì successivo, è possibile considerare l’attività lavorativa svolta dopo la mezzanotte della domenica comunque come prosecuzione dell’attività resa in giorno di riposo settimanale, con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per questa fattispecie dalla disciplina contrattuale.

Di conseguenza, va precisato che:

  1. ogni giorno del calendario (lavorativo o festivo) inizia dalle 01 e termina alle 24, anche se l’attività lavorativa può avere una sua continuità;
  2. dalle ore 00,01 si è nella giornata del lunedì e non più della domenica;
  3. pertanto, nell’ipotesi del dipendente che, ad esempio, presti attività lavorativa dalle ore 00,01 alle ore 06,00 del lunedì, si applica la disciplina dell’art. 38, comma 5, secondo alinea, C 14 settembre 2000. Infatti, si tratta di lavoro straordinario notturno prestato nella giornata lavorativa. Pertanto, al suddetto dipendente, per le 6 ore di lavoro rese, sarà erogato il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione del 30%, stabilita dalla citata clausola contrattuale per il lavoro straordinario notturno (che è quello intercorrente dalle ore 22,00 di un giorno alle ore 6,00 di quello successivo).

Fra l’altro, le posizioni dell’Aran, pur autorevole, sono …… di parte. Infatti, quanto sostenuto dall’Agenzia non è da considerarsi “interpretazioni autentica” ai sensi di legge delle disposizioni contrattuali in quanto, affinché la tesi della parte pubblica abbia valore erga omnes, deva essere il “frutto” del percorso contrattualmente previsto qualora le parti vogliano dare un’interpretazione definitiva ad una norma che presenti criticità applicative e interpretative.

di Stefano Paoli

Fonte: ww.entilocali-online.it

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