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Niente più rendita Inail da inserire nelle voci ISEE

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Soddisfazione del Presidente Provinciale della FAND Dott. Giuseppe Regalbuto per il risultato ottenuto: niente più rendita INAIL nell’ISEE.

Il presidente Regalbuto informa, con le tre sentenze n. 00838/2016; n. 00841/2016 e n.0084/2016 del 29 febbraio 2016, si è definitivamente chiarito che non vanno indicati nella dichiarazione sostitutiva unica, DSU, gli importi relativi alle reddite, né quelli inerenti alle indennità di accompagnamento, ovvero ad altre misure risarcitorie per inabilità, essendo i relativi titoli estranei alla nozione di “Reddito”.

Continua il presidente Regalbuto che a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione, a decorrere dalla data del 29 maggio 2016 le attestazioni ISEE rilasciate dall’INPS sono calcolate secondo le nuove disposizioni.

Nello specifico, ribadisce il Presidente Regalbuto, l’esclusione dal reddito ISEE dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari percepiti dalle amministrazioni pubbliche in ragione di una condizione di disponibilità.

L’introduzione di una maggiorazione dello 0.5 del parametro della scala di equivalenza in sostituzione delle spese per i servizi di collaborazione domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquistate presso enti fornitori della retta per l’ospitalità alberghiera, nonché delle franchigie previste per la disabilità.

Infine, con decreto direttoriale 1 giugno 2016 n. 146, è stata pubblicata la nuova modulistica DSU che ha recepito le sopra citate modifiche normative.

Pertanto, conferma il presidente Giuseppe Regalbuto,  l’INPS provvede, come ha già fatto, d’ufficio a ricalcolare gli ISEE in corso di validità presentati dall’inizio del corrente anno per i nuclei familiari con persone con disabilità o non autosufficienti e non rientreranno nelle operazioni di ricalcolo alcuni casi particolari.

Se nel corso delle operazioni di ricalcolo da parte dell’INPS, sottolinea il Presidente Provinciale della FAND, insorgesse per il cittadino la necessità di accedere ad una prestazione sociale agevolata, quest’ultimo potrà presentare una nuova DSU al fine di ottenere l’attestazione ISEE con il nuovo calcolo.

Resta inteso che nel caso in cui intervenisse una variazione rilevante, quale la modifica della composizione del nucleo familiare (come ad esempio la nascita di un figlio, il venir meno di un componente del nucleo, ecc.) o la modifica della prestazione agevolata richiesta, sarà necessario presentarne una nuova originale e ancora in corso di validità.

Il presidente Regalbuto conclude: “ Mai e poi mai un indennizzo da infortunio sul lavoro o da malattia professionale possono essere paragonati a una fonte di guadagno, ma solo ad un giusto indennizzo per il danno subito e per tutte le spese da affrontare giornalmente a vario titolo (terapia, farmaci, assistenza ecc.)”. L’indennizzo serve solo per cercare di mettere quasi nelle stesse condizioni chi ha subito un grave danno con chi gode di ottima salute.

 

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