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Approvata la legge sulla disciplina della professione dell’Educatore e del Pedagogista

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La Camera ha approvato la legge, a prima firma Vanna Iori, che per la prima volta disciplina la professione dell’educatore e del pedagogista. Molti operatori esercitano la loro professione senza aver avuto una certificazione di competenze. E, con questa legge, si cerca di offrire una prima risposta concreta con l’obiettivo di dare il giusto riconoscimento a chi svolge questa delicata professione, accrescere la qualità delle relazioni e prevenire i casi di maltrattamento ai danni delle persone fragili, loro affidate”.
Lo dichiara Flavia Piccoli Nardelli del Pd e presidente della Commissione Cultura della Camera.
“Questa legge – aggiunge – permetterà, dunque, di avere servizi educativi più efficienti attraverso la valorizzazione del lavoro svolto dai più dei cento mila operatori di questo settore. Con questa legge si dà finalmente certezza identitaria a delle figure professionali molto importanti presenti nel vasto campo della attività educativa multiforme e complessa che ha visto nel corso del tempo uno sviluppo notevole ma una normativa complessa e non sempre lineare”.
La legge delinea tre profili professionali:
1) Educatore professionale socio-pedagogico
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell’educazione e della formazione.
2) Educatore professionale socio-sanitario
La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione.
3) Pedagogista
La qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Inoltre, è attribuita a professori universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.
Negli ultimi trenta anni l’intero settore si è sviluppato in modo considerevole, si sono sviluppate nuove professionalità che oggi vengono riconosciute e valorizzate. Questa legge parte dal titolo di studio con l’obiettivo di dare ordine evitando da un lato le improvvisazioni professionali dall’altro invasioni di campo, da parte di altre professioni che pur avendo dei “attinenze e risvolti educativi” non hanno una preparazione sempre adeguata per gestire interventi.
Per l’esercizio della libera professione si rafforza il ruolo delle associazioni professionali (legge 4/2013) che sono garanti delle professionalità dei pedagogisti ma sono anche una importante rete di circolazione delle competenze e di supporto ai professionisti.
L’ANIPED ha concorso ad emendare questa importante e storica Legge insieme alle altre Associazioni Nazionali di Pedagogisti, sottolinea l’importanza di questo passaggio e ringrazia le onorevoli Iori e Santerini.

Gian Luca Bellisario – Presidente Nazionale ANIPED

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