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Ruoli ordinari TARSU le cartelle non sono (sempre) atti definitivi.

Le cartelle di pagamento che portano a riscossione la TARSU sulla base di procedure automatiche di formazione dei ruoli ordinari, in assenza quindi di fasi accertative e di liquidazione prodromiche, non rispondono al requisito della definitività, riconoscendo di conseguenza al destinatario la possibilità di chiederne la rettifica anche oltre il termine d’impugnativa.

Per questi tipi di ruoli, il contribuente che ha ricevuto e pagato regolarmente la cartella, decorsi altresì i termini d’impugnativa previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 (60 giorni), potrà comunque successivamente richiederne il rimborso parziale o integrale sulla base di elementi di fatto e di diritto inficianti la legittimità della pretesa tributaria.

Diritto esercitabile nel caso dei tributi locali entro il termine di 5 anni dalla data di pagamento così come disposto dal comma 164, articolo unico, della legge 296/2006.

Tra l’altro, proprio in tema di rimborso della tassa sui rifiuti, già l’art. 75 del D.Lgs. 507/1993 stabiliva termini che andavano oltre quelli previsti per l’impugnativa (sei mesi e due anni).

Va precisato che le cartelle ed i ruoli sono elencati tra gli atti impugnabili stabiliti dall’articolo 19, del D. Lgs. n. 546/1992, e quindi impugnabili entro il termine perentorio di 60 giorni (come dispone l’articolo 21 dello stesso decreto). A tal riguardo è conveniente sottolineare come l’azione di rettifica successiva del ruolo e della cartella nei casi prospettati nel presente articolo, ovvero quelli riguardanti la riscossione di tributi secondo procedure automatiche in assenza di una pregressa attività d’accertamento / liquidazione, non derogano in nessun modo alla suddetta disposizione di legge, ma rappresentano di fatto una azione rivolta non agli atti formali (cartelle e ruoli) bensì al rapporto sostanziale intrattenuto con l’ente impositore (tassa pagata in eccesso).

La giurisprudenza che conferma il principio di non definitività delle cartelle sui rifiuti.

La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 20213/2015, ha sottolineato la peculiare natura del ruolo ordinario TARSU, affermando che Le cartelle esattoriali adottate in virtù di procedure che consentono di prescindere dal previo accertamento dell’esistenza del titolo,… non possono considerarsi rette dalla irretrattabilità e definitività del titolo”.

La Cassazione si riferisce ovviamente ai ruoli ordinari TARSU, ovvero quelli che riscuotono il tributo senza una precedente emissione di un atto d’accertamento o di liquidazione, sulla base della tacita accettazione delle condizioni di tassazione adottate per l’anno d’imposizione precedente.

In ogni caso, sarà sempre facoltà del contribuente, al ricevimento di una cartella con un ruolo ordinario tributario formato automaticamente in base ad iscrizioni relative agli anni d’imposizione pregressi, in assenza di prodromiche azioni accertative, chiederne la rettifica ed invocare il rimborso del tributo eventualmente versato in eccesso.

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