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Bar-ristoro all’interno di un ospedale: danno erariale derivante dall’omesso affidamento a mezzo di gara pubblica

Il rapporto contrattuale instaurato tra un’Azienda sanitaria e un privato, con il quale viene affidata al medesimo la gestione di un servizio per l’utenza all’interno del complesso ospedaliero (bar-edicola o bar-caffetteria) ha natura di concessione stante il carattere pubblico non solo del bene, ma altresì del servizio che ne costituisce oggetto.

La relativa assegnazione, pertanto, deve avvenire a mezzo di procedura a evidenza pubblica e non tramite affidamento diretto.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, con la sentenza n. 130 depositata il 9 maggio 2018.

Nel caso di specie il Direttore Generale dell’Azienda aveva concesso in locazione e comodato d’uso tre bar siti all’interno dell’Ospedale, senza ricorso a preventiva procedura competitiva.

Secondo la Procura, l’affidamento diretto ad uso gratuito o con canone meramente simbolico dei locali pubblici per la prestazione del servizio bar, anziché mediante concessione preceduta da gara, aveva prodotto un danno in termini di mancata riscossione di entrate da parte dell’Azienda.

Tesi confermata dai giudici contabili secondo cui, trattandosi di un servizio pubblico, inteso quale “attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale” (Cons. Stato, 2823/2011), l’Azienda avrebbe dovuto ricorrere al regime dell’evidenza pubblica, nel quadro proprio delle concessioni di servizi, a norma dell’articolo 30 del d.lgs. 163/2006 ratione temporis vigente (oggi dell’intera Parte III del D.Lgs. 50/2016).

Leggi la sentenza
CC Giur. Toscana sent. n. 130-2018

FONTE www.self-entilocali.it

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