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Società: il divieto di assunzione impedisce le progressioni verticali

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Il divieto di assunzioni imposto dall’ente socio preclude anche quelle iniziative consistenti nel fare progredire verticalmente il personale già assunto, conferendo qualifiche (e correlate remunerazioni) più elevate di quelle possedute.

A tal proposito, costituisce orientamento giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui le procedure dirette a permettere l’accesso del personale già assunto a una fascia o area funzionale superiore, con progressione verticale che consista nel passaggio a una posizione funzionale qualitativamente diversa, sono assimilabili a vere e proprie assunzioni.

Questo il principio affermato dalla Corte dei Conti, sez. appello per la Regione Sicilia, nella sentenza n. 69 depositata il 1° giugno 2017.

Nel caso di specie l’ente socio, in attesa del piano di riordino delle partecipazioni e al fine di contenere la spesa anche indiretta per i costi di personale, aveva disposto, per tutte le società sottoposte a vigilanza e/o controllo, il divieto di bandire concorsi, effettuare selezioni di personale, indipendentemente dalla qualifica o funzione da ricoprire, nonché di procedere all’assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato e a promozioni.

Successivamente, nel 2010, il Direttore Generale di una società, al fine di sanare situazioni lavorative caratterizzate dall’espletamento di mansioni superiori a quelle tipiche della qualifica ricoperta, aveva fatto ricorso alla soluzione organizzativa delle progressioni verticali conferendo, con note di “assegnazione incarico, attribuzione nuove mansioni”, le progressioni in favore di alcuni dipendenti.

La Procura, ritenendo che le progressioni verticali fossero state illegittimamente conferite, in quanto realizzate sia in violazione del divieto espresso dall’ente socio che in violazione dell’obbligo di individuare il personale da promuovere attraverso procedure ad evidenza pubblica a termini dell’art. 18 del d.l. 112/2008, aveva quantificato il danno erariale nella spesa per remunerare i più elevati livelli di inquadramento riconosciuti.

Con sentenza n. 244/2015, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia aveva ritenuto sussistere la responsabilità amministrativa del Direttore Generale e dei componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza della Società, a titolo di colpa grave, con una riduzione, in un’ottica equitativa, del 10% delle somme rispettivamente attribuite.

Sul punto, concordando con la sentenza impugnata, i giudici d’appello hanno ribadito che le assunzioni di personale effettuate in violazione di un espresso ed assoluto divieto imposto dall’ente socio integrano una condotta obiettivamente censurabile (nello stesso senso, Corte Appello Sicilia, sent. n. 60/2017) e che nel divieto di assunzione rientra anche la procedura di riqualificazione che, mediante la novazione del precedente rapporto, sancisce il passaggio ad una diversa e meglio remunerata posizione organica del personale già in servizio.

Tuttavia, come ricordato dai giudici contabili, l’incertezza interpretativa sulla inclusività o meno delle progressioni verticali nelle assunzioni è stata definitivamente superata e risolta dal Consiglio di Stato solo nel 2012 (Ad. plen. 28/05/2012, n. 17).

Pertanto, in considerazione del contrasto ancora vigente all’epoca dei fatti contestati (2010), i giudici d’appello hanno riformato la sentenza impugnata, escludendo la colpa grave che, come noto, è ravvisabile quando l’interpretazione normativa non correttamente eseguita dalla p.a. sia contraddetta da un costante ed univoco indirizzo giurisprudenziale nonché quando l’iniziale incertezza interpretativa di un dato normativo sia superata e risolta da univoche pronunce successive della Magistratura.

A tal proposito è necessario evidenziare che la disciplina in tema di assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica è oggi dettata dal combinato disposto degli artt. 19, comma 5, e 25, comma 4, del d.lgs. 175/2016.

In particolare l’articolo 19, comma 5, del d.lgs. 175/2016 attribuisce al socio pubblico il compito di fissare, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese del personale, tenuto conto delle disposizioni che sanciscono divieti o limitazioni delle assunzioni.

Tra i divieti assume primario rilievo quello sancito dall’articolo 25, comma 4, del d.lgs. 175/2016 che prevede, per le società in controllo pubblico, il blocco fino al 30 giugno 2018, di nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo, con le modalità stabilite da un decreto ministeriale, all’elenco dei lavoratori iscritti nell’elenco del personale in esubero che verrà formato dalle Regioni al termine di un procedimento di ricognizione del personale, a cui dovranno partecipare nei prossimi mesi tutte le società in controllo pubblico (e che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2017).

Si evidenzia inoltre che a breve dovrebbe essere approvato in via definitiva il decreto correttivo sulla riforma delle partecipate, che ha già ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato e sul quale è già stata raggiunta l’intesa con la Conferenza Unificata.

In particolare, il correttivo interviene, tra l’altro, anche sull’articolo 25, comma 4, chiarendo che il blocco delle assunzioni decorre dalla data di emanazione del decreto del ministro del lavoro che dovrà fissare le modalità di formazione dell’elenco. Pertanto, ad oggi come del resto era accaduto per gli enti locali negli anni 2015/2016 per il riassorbimento del personale soprannumerario delle province, il divieto assunzionale sarà efficace quando entreranno in vigore gli strumenti attuativi necessari per il ricollocamento dell’eventuale personale delle società dichiarato in soprannumero.

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