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Ordine di prosecuzione del servizio di igiene: competenza del Sindaco

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L’imposizione dell’obbligo all’ex appaltatrice di garantire la continuità del servizio di igiene urbana, anche contro la sua volontà, fino alla sostituzione con nuovo gestore da individuare con gara pubblica, deve essere effettuato mediante provvedimento contingibile e urgente di competenza del Sindaco, e non tramite determinazione del dirigente comunale.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 3141 del 12 giugno 2017 con la quale è stata ritenuta illegittima, per incompetenza, una determinazione dirigenziale di risoluzione del contratto di appalto del servizio di nettezza urbana, per grave inadempimento e grave irregolarità, nella parte in cui era stato contestualmente ordinato alla ditta di proseguire il servizio fino all’ individuazione della nuova ditta appaltatrice.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, una volta disposta in via unilaterale la risoluzione del contratto, il Comune avrebbe dovuto imporre autoritativamente al privato la prosecuzione del servizio pubblico essenziale, anche in assenza del suo consenso, con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. 152/2006 (Tar Puglia, Lecce, sentenza n. 3477/2015).

Per effetto di tale previsione normativa, infatti, “qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si possa altrimenti provvedere”, il Sindaco ha il potere di “emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”.

fonte: www.self-entilocali.it

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